Comune Monte Porzio Catone: “Tribunale di Roma: non è possibile consumare nella mensa dell'Istituto scolastico "Don Lorenzo Milani" pasto da casa”

Pubblicato: Giovedì, 11 Gennaio 2018 - redazione attualità

MONTE PORZIO CATONE (attualità) - La nota dell'amministrazione comunale

ilmamilio.it - comunicato stampa

"Il 29 dicembre 2017 il Tribunale Civile di Roma ha emesso la sentenza (n. R.G. 66991/2017) con la quale il Giudice rigetta la domanda cautelare presentata da genitori contro l'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani - Colonna-Monte Porzio Catone" e il Comune di Monte Porzio Catone. Andiamo in ordine, i ricorrenti, genitori di alunni dell'IC "Don Lorenzo Milani", avevano presentato ricorso in merito al "... proprio diritto di scegliere per i propri figli tra il servizio di refezione scolastica e il pasto domestico da consumarsi a scuola, nell'orario destinato alla refezione ... ".

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I ricorrenti - come riportato nella sentenza - con una nota del 23 agosto 2017, avevano lamentato che l'Istituto scolastico aveva comunicato che i genitori, durante la pausa pranzo, in alternativa alla fruizione del servizio di refezione scolastica, avrebbero potuto prelevare i propri figli e ricondurli alla ripresa delle lezioni, per consentire loro di consumare il pasto domestico. Il dirigente scolastico, con una nota del 2 ottobre 2017, precisava che per gli alunni che intendevano consumare i pasti domestici presso l'Istituto era previsto l'utilizzo delle aule scolastiche con la vigilanza dei collaboratori scolastici che avrebbero provveduto anche alla sanificazione dei locali dove veniva consumato il pasto. I ricorrenti tuttavia lamentavano la violazione di normativa vigente tesa a promuovere l'attività educativa anche attraverso il "tempo mensa", quale momento di socializzazione compreso nell'offerta formativa, a prescindere dalla rinuncia al servizio di refezione offerto dal Comune.

 

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Il Tribunale non ha ritenuto ammissibile la richiesta dei genitori ricorrenti di far consumare il pasto portato da casa nel locale mensa o in altro luogo nella scuola idoneo alla refezione, perché quella richiesta presuppone l'adozione di provvedimenti di carattere organizzativo insiti nell'istituzione scolastica e che non possono essere sostituiti da provvedimenti vincolanti adottati da un giudice ordinario. Il giudice ha riconosciuto la correttezza dell'operato della dirigenza scolastica e dell'Amministrazione pubblica, le cui azioni da sempre sono state indirizzate all'interesse primario degli alunni e del personale docente.

Con questa sentenza si fa chiarezza su una vicenda che ha rischiato di creare situazioni di difformità all'interno del servizio di refezione scolastica, che fa parte dell'offerta formativa e come tale deve prevedere uguaglianza tra i bambini, a cui viene indirizzato un servizio pubblico".

 Pai