- art. 50, comma 8 del T..U.E.L. approvato con il D.lgs. 267/2000, il quale prevede che “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”
- art. 19 dello Statuto della Società Am. Bi. Ente S.p.A. sul Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico ove al comma 8 recita: “Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall’Assemblea che li ha nominati ai sensi dell’art. 2383 Cod. Civ “.
Un provvedimento del tutto illegittimo con cui il Sindaco ha inteso travalicare le sopra citate prescrizioni senza rispettare le più elementari regole sulla gestione di una società partecipata.
Questi di fatto sono stati i motivi del ricorso presentato da parte dei 12 consiglieri comunali di opposizione presso le distinte autorità competenti quali: l’ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione, la Prefettura di Roma, la Corte dei Conti del Lazio, la Procura Generale di Velletri, il Ministero dell’Interno sezione Enti Locali e il MEF Ragioneria Generale.
Con tale ricorso si era denunciata l’inconferibilità dell’incarico al nuovo presidente ed il danno erariale per il Comune di Ciampino così come previsto dallo Statuto della società partecipata, tenuto conto che lo stesso soggetto ricopriva anche gli incarichi di Vicepresidente della Confservizi e di Amministratore Unico dell’altra società partecipata del Comune di Ciampino, Asp spa.
Il 16 Giugno 2021 l’ANAC è stata costretta a pronunciarsi contro l’operato del Sindaco Daniela Ballico poiché dall’esito delle varie audizioni telematiche, alle quali hanno partecipato il dott. Arturo ACCOLLA, l’ex Sindaco Daniela BALLICO e i loro legali, dopo un attento esame sull’intera procedura segnalata è stata confermata l’inconferibilità dell’incarico, così come denunciata dai consiglieri comunali di opposizione e all’ex Sindaco Daniela Ballico è stata comminata la sospensione di tre mesi che andrebbe comminata anche in caso di rielezione.
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Aet Dott. Emilio Engst è stato dato l’incarico della valutazione in sede di procedimento sanzionatorio, dell’elemento soggettivo della colpa e del grado di responsabilità in capo all’organo conferente così come previsto dall’art. 18 del DLgs 39/2013 nonché una serie di prescrizioni all’esito dell’accertamento.
Il 29 Novembre 2021 il RPTC di AET S.p.A. emette il provvedimento finale cosi come richiesto dall’ANAC dichiarando di:
- sussistere l’inconferibilità ex art. 7, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 239/2013, con conseguente nullità dell’incarico conferito all’Amministratore Unico;
- non sussistere la responsabilità per dolo e/o colpa in capo ai Comuni soci di minoranza dell’Assemblea;
- sussistere la responsabilità per colpa del Comune per tutte le ragioni espresse in narrativa, ferma l’inapplicabilità delle sanzioni connesse in ragione dell’intervenuto commissariamento del Comune, e, per l’effetto, disporre l’archiviazione del procedimento di accertamento ex art. 18 D. Lgs. n. 389/2013.