Tar non decide su ricorso ex sindaco marinese Desideri per “plagio politico” di Di Maio. Palla passa al prossimo Parlamento

Pubblicato: Giovedì, 22 Settembre 2022 - Redazione politica

MARINO (politica) - Il prossimo Parlamento dovrà pronunciarsi sull'eleggibilità degli eletti nelle liste di "Impegno Civico"

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Il TAR del Lazio con sentenza pubblicata quest’oggi, nel merito del ricorso avverso la presentazione delle liste di Impegno Civico, ha dichiarato il proprio “difetto di giurisdizione”.

La documentazione presentata ai giudici si fonda sulla tesi dell’ex sindaco di Marino, Fabio Desideri, il quale sostiene che la denominazione “Impegno Civico” non possa essere utilizzata da parte di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, in quanto esiste già un’associazione civico – politica con lo stesso nome. Quest’ultima è stata costituita nel 1994 con atto notarile a Marino ed ha partecipato ad elezioni amministrative presentando proprie liste e candidati nel 1996, 2000 e 2003 eleggendo consiglieri comunali, circoscrizionali ed addirittura lo stesso Fabio Desideri alla carica di sindaco e consigliere regionale.

“Nel corpo della pronuncia – ha sottolineato Desideri – il Tar del Lazio ha comunque evidenziato la complessità e la criticità della tempistica di tutela dell’elettorato passivo per la quale non è chiaro, allo stato, chi sia il giudice delegato a dirimere la questione, nei tempi perentori del procedimento elettorale, ai sensi dell’art. 61 della Costituzione.

Sempre nell’odierna pronuncia, il Tar riconosce la potenziale lesione di interessi costituzionalmente tutelati tali da sollevare la questione di legittimità costituzionale, la quale tuttavia - proprio per il difetto di giurisdizione dello stesso - non può essere avanzata d’ufficio di fronte alla Corte Costituzionale.astorre banner ilmamilio Alla luce di quanto espresso da parte del Tar del Lazio, abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare tutta la situazione, autorizzandoli a rivolgersi al nuovo Parlamento Italiano, che si insedierà dopo il voto di domenica prossima, per dirimere la controversia, nel pieno rispetto dell’articolo 66 della Costituzione, esattamente come ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza: 9151 del: 2008, ed evidenziato dal Tar stesso nella sentenza odierna” ha concluso Desideri.

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