Frascati | Cartelle pazze, un cittadino: “Oltrepassati termini riscossione per TASI 2015”
Pubblicato: Venerdì, 12 Febbraio 2021 - Redazione attualitàFRASCATI (attualità) - La precisazione di un cittadino rispetto alle cartelle esattoriali per la TASI 2015, recapitate ad alcuni cittadini a gennaio 2021
ilmamilio.it
Da un cittadino riceviamo e pubblichiamo.
“Ho letto qualche tempo fa sul Vostro giornale che molti cittadini di Frascati hanno ricevuto, il 6 gennaio 2021, avvisi di accertamento TASI anno 2015.
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Devo far rilevare che i Tributi locali debbono essere notificati entro il 31 dicembre del 5 anno successivo e, pertanto, nella fattispecie per le cartelle esattoriali non è stato esercitato il diritto soggettivo di riscossione nei termini previsti dalla normativa vigente, e che la prescrizione inizia a decorrere dal momento il cui diritto può essere fatto valere, che per i tributi locali ammonta a 5 anni dall'anno d'imposta. Il credito prescritto è un debito estinto;
In materia di notificazioni a mezzo servizio postale si precisa che: le notifiche delle cartelle di pagamento si considerano avvenute nella data indicata nell'avviso ricevimento , così come statuito dall'art. 12 del D.Lgs 46/ 1999 che così espone: "Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: "La cartella notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma".
La Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.01.2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che "la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
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