Ciampino: ordinanza su apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali e produttive

Pubblicato: Martedì, 19 Maggio 2020 - Redazione attualità

CIAMPINO (attualità) - Provvedimento del primo cittadino ciampinese 

ilmamilio.it 

Il Sindaco, Daniela Ballico, attraverso l'Ordinanza Sindacale 11, Ordinanza di apertura e chiusura esercizi attività commerciali, artigianali e produttive

ORDINA

1) Con decorrenza dal 18 maggio 2020, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, di disciplinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, come di seguito specificato:
a. attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili: giorni feriali ore 07,00 -20,00;
b. commercio al dettaglio: giorni feriali ore 8,00 – 20,00 giorni festivi 8,00 – 15,00;
c. attività artigianali di pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 8,00-24,00;
d. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: tutta la settimana ore 6,00-01,00;
È  consentito il food delivery anche oltre i suddetti orari di chiusura
e. Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): giorni feriali ore 07,00- 21,00 giorni festivi 8,00 – 15,00.

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  1. Specificare che il presente provvedimento non si applica al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie ed ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente atto.
  2. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 16 maggio 2020, n. Z00041 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute;
    a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
    b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;gierreauto200513
  3. Dare atto che le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse in relazione al mutare delle situazioni collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. È espressamente fatta salva la possibilità dell’esercente l’attività autorizzate all’apertura di poter usufruire o meno della chiusura settimanale.
  5. È fatto obbligo all’esercente l’attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio.
  6. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 €). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.