Grottaferrata | Antenne, Di Bernardo replica a Mazza: “Da lui slogan e realtà distorta a fini strumentali”
GROTTAFERRATA (attualità) – Prosegue il dibattito
ilmamilio.it – nota stampa
Come ho avuto modo di esprimere in tutte le sedi, con la prematura caduta dell’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare non è stato possibile, per la grave irresponsabilità di chi ha consegnato Grottaferrata ad un commissariamento di 15 mesi, aggiornare il Piano Antenne e proseguire con la nostra opera di tutela del territorio.
Questo é senza dubbio un danno per la nostra comunità e il grido dei comitati a mio giudizio testimonia una fase di disorientamento e l’urgenza di affrontare questi ed altri problemi con tempestiva concretezza. Non posso quindi che accogliere e sostenere l’appello diramato alcuni giorni fa dalla consulta dei comitati di quartiere.

Detto questo ritengo altresì doveroso che venga fatta chiarezza rispetto al recente intervento pubblico dell’ex consigliere comunale Michele Mazza relativo al Piano Antenne e ai contenziosi con la società Iliad. A tal riguardo ritengo fondamentale intervenire per ripristinare la verità storica, giuridica e amministrativa dei fatti. Finora l’ex consigliere Mazza ha goduto a Grottaferrata della reputazione di persona seria e rigorosa; tuttavia, questo suo ultimo comunicato ne mina profondamente la credibilità e la serietà, poiché edulcora la realtà e tenta maldestramente di gettare in cattiva luce l’operato degli uffici comunali e dell’Amministrazione di cui lui stesso, fino a pochi mesi fa, faceva parte come consigliere di maggioranza.
Premetto che, in qualità di Sindaco, ho seguito da vicino e quotidianamente questa complessa vicenda, la cui gestione è stata in carico per competenza al servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in costante coordinamento con l’ufficio legale dell’Ente. Al contrario, l’ex consigliere Mazza non mi ha mai chiesto di esaminare insieme un solo documento di questi fascicoli: parla per slogan, per teoremi astratti e sulla base di convinzioni del tutto prive di fondamento tecnico e oggettivo.
Documenti alla mano, le osservazioni di Mazza non portano alcuna chiarezza e mostrano una deformazione della realtà che può avere solo due spiegazioni: o l’ex consigliere disconosce totalmente i meccanismi più elementari del diritto amministrativo – il che sarebbe un fatto gravissimo per chi ha seduto in Consiglio Comunale e ha presieduto commissioni – o, peggio ancora, intende cinicamente cavalcare le giuste e legittime preoccupazioni dei Comitati di Quartiere, descrivendo una realtà che non esiste al solo fine di raccogliere un facile consenso strumentale.

Esaminiamo i fatti oggettivi e incontestabili, depositati agli atti del Comune, partendo proprio dalle date in cui sono maturati i rispettivi titoli abilitativi:
1. L’anacronismo sul Regolamento Antenne: come attesta la Delibera di Consiglio n. 8 del 23 febbraio 2024, il nuovo “Regolamento comunale per l’installazione di Impianti di Tele Radiocomunicazione” e il relativo Piano di localizzazione sono entrati in vigore nel marzo 2024. Risulta evidente l’assurdità logica delle accuse di Mazza: come può sostenere che gli uffici non abbiano rispettato gli indirizzi politici del piano approvato nel 2024, pretendendo che venisse applicato retroattivamente a impianti i cui diritti e titoli autorizzativi erano legalmente nati e consolidati nel 2020 e nel 2023? Qualsiasi studente di diritto sa che una legge o un regolamento non hanno effetto retroattivo. Pretendere che gli uffici applicassero le regole del 2024 a titoli già consolidati negli anni precedenti è un’assurdità giuridica. Se i dirigenti lo avessero fatto, avrebbero esposto il Comune a denunce penali per abuso d’ufficio e a risarcimenti milionari.
2. L’antenna di via della Cartiera, 4 (Titolo maturato ad Agosto 2020): come attestano inequivocabilmente gli atti giudiziari del contenzioso, l’istanza originaria di Iliad risaliva addirittura al 2019. A seguito di un contenzioso, la sentenza TAR Lazio n. 5102/2021 ha accertato con valore di giudicato che il titolo autorizzativo per silenzio-assenso in favore del gestore si era già perfezionato e consolidato a far data dal 3 agosto 2020. Gli uffici dell’Ente, applicando la linea della massima fermezza, ne avevano successivamente dichiarato la decadenza nel 2024 per il mancato rispetto dei tempi di fine lavori. Se il TAR Lazio ha dato torto al Comune, non è per negligenza degli uffici, ma perché i giudici hanno ritenuto che i tempi impiegati da enti terzi (Soprintendenza ed ENAC, che ha reso il parere definitivo solo il 10 settembre 2024) costituissero una causa di forza maggiore (factum principis) idonea a sospendere i termini di decadenza a favore del gestore.
3. L’antenna di via Rocca di Papa, snc (Titolo maturato a Luglio 2023): per questo secondo impianto, come certificato dalla recente Sentenza del TAR Lazio n. 4576/2026 dell’11 marzo 2026, l’amministrazione comunale aveva rilasciato un provvedimento espresso di autorizzazione in data 20 luglio 2023, a seguito di Conferenza dei Servizi. Anche su questo sito l’Ufficio Tecnico ha lottato con rigore per difendere il territorio, emanando un’ordinanza di demolizione nel maggio 2025 dopo aver constatato che i lavori non erano terminati nell’anno di legge. Il TAR ha annullato il provvedimento comunale sancendo che il termine annuale per i lavori doveva ritenersi sospeso e decorrere solo dal 22 ottobre 2024, data in cui ENAC ha definito in via ultimativa le prescrizioni di sicurezza aerea per i voli dell’aeroporto di Ciampino.
4. La gestione del contenzioso e il danno erariale: Mazza lancia ombre sulle spese legali e sulle responsabilità gestionali. Dovrebbe sapere che la strategia di difesa dell’Ente e le modalità di resistenza nei giudizi vengono stabilite dal legale incaricato d’intesa con l’ufficio contenzioso, e non certo dagli umori della politica. Difendere gli atti dell’Ente è un dovere istituzionale a tutela della legalità, e non vi è alcun profilo di colpa o danno erariale quando gli uffici applicano le norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. La soccombenza in giudizio è derivata unicamente da un chiaro orientamento giurisprudenziale iper-tutelante che il codice nazionale riserva alle infrastrutture di telecomunicazione, considerate opere di pubblica utilità.
Siamo davanti a un tentativo scorretto di scaricare sulla struttura burocratica dell’Ente – che oggi opera sotto la guida del Commissario Straordinario e non può difendersi pubblicamente – le rigide tesi del diritto e della giurisprudenza amministrativa.

La mia Amministrazione ha fortemente voluto e approvato il Piano Antenne del 2024 per regolamentare la proliferazione selvaggia futura, ed è l’unico strumento serio che la città possiede. Alimentare la narrazione falsa secondo cui gli uffici avrebbero potuto usare quel piano per annullare arbitrariamente titoli del passato significa ingannare i cittadini di Grottaferrata e i Comitati, di cui rispetto profondamente l’ansia di tutela, ma che meritano verità e non propaganda elettorale sulla loro pelle. La serietà si misura sui testi di legge e sulle sentenze, non sulle strumentalizzazioni.


