Rocca di Papa | Ordinanza sgombero chiosco e bagni parco Campi, i privati ricorreranno al Tar

ROCCA DI PAPA (attualità) – Riceviamo e pubblichiamo la nota e memoria del legale dei privati proprietari dell’area oggetto di sgombero di un’ordinanza sindacale del comunale per quel che concerne lo sgombero di un chiosco e dei bagni.

Riceviamo e pubblichiamo:

Ricostruzione dei Fatti

La controversia in esame trae origine dalla titolarità di alcuni terreni siti nel Comune di Rocca di Papa, noti come area “La Pompa”, e distinti in Catasto Terreni al Foglio 11, particelle 47, 266, 267 e 1115 (già part. 59), nonché dei manufatti sugli stessi insistenti, quali un chiosco-bar (F.11 p.lla 1116 sub 501) e dei bagni (F.11 part. 1117).

Titolarità Originaria e Vicende Traslative

La proprietà dei suddetti terreni è pervenuta agli odierni attori e ai loro danti causa in forza di legittimi titoli di acquisto e successive vicende successorie. Successivamente, a seguito del decesso di due mebri della famiglia, la titolarità dei beni si trasferiva per successione legittima agli odierni attori, come attestato dalla relativa documentazione successoria e ipocatastale.

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L’Atto di Permuta del 1987 e la Sentenza di Inefficacia

Con atto del 6 febbraio 1987, i predetti proprietari stipulavano un contratto di permuta con il Comune di Rocca di Papa, cedendo i loro terreni (area “La Pompa”) in cambio di un appezzamento di terreno comunale sito in Località Costarella (foglio 11, part. 129). Tuttavia, i proprietari originari adivano il Tribunale di Roma (R.G. 652/1991) chiedendo la declaratoria di nullità della permuta, in quanto il terreno ricevuto dal Comune risultava gravato da usi civici e quindi inalienabile.

Con sentenza n. 10092/93, passata in giudicato, il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia del contratto di permuta. La motivazione della pronuncia si fondava sulla mancata approvazione dell’atto da parte dei competenti organi comunali, qualificando la delibera del Consiglio Comunale n. 113/1985 come un mero atto propedeutico e autorizzativo alla stipula, e non come un atto di approvazione successivo in sede tutoria. A seguito di tale sentenza, la proprietà dei terreni dell’area “La Pompa” è rimasta in capo agli attori e ai loro danti causa.

La Convenzione del 2001 e le Inadempienze del Comune

Nonostante la declaratoria di inefficacia della permuta, le parti tentavano una definizione transattiva della vicenda, stipulando una Convenzione in data 15 febbraio 2001. Tale accordo prevedeva che i proprietari privati si impegnassero a rinunciare alle particelle di loro proprietà in favore del Comune, il quale, in cambio, avrebbe affidato loro la gestione dell’attività ricreativa, ludica, musicale e sportiva dell’intero Parco “La Pompa”, che comprendeva sia i terreni privati sia terreni comunali.

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Un punto cruciale della Convenzione era la clausola (punto 11 della premessa) che obbligava i proprietari privati a “sottoscrivere tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari atti utili al riconoscimento al Comune di Rocca di Papa della proprietà dei suddetti beni”. Tale formale passaggio di proprietà non è mai avvenuto.

La Convenzione, inoltre, non è mai divenuta pienamente operativa a causa di gravi inadempienze da parte del Comune di Rocca di Papa. L’Ente, infatti, non ha mai messo a completa disposizione dei gestori alcune delle aree di sua titolarità, in quanto risultavano occupate da terzi. Tale inadempimento è stato costantemente denunciato dai proprietari privati attraverso numerose comunicazioni formali (lettere del 25.11.2003, 29.04.2004, 23.11.2010) e trova conferma in atti della stessa Amministrazione Comunale.

In particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 agosto 2013, pur non essendo mai sfociata in una modifica sottoscritta della Convenzione, riconosceva esplicitamente la situazione, affermando: “…la necessità di escludere dalla stessa alcune aree a suo tempo concesse ai privati, ma non nella disponibilità del Comune, perché nei fatti oggetto di contenziosi con terzi occupanti senza titolo e di conseguenza mai dal concessionario realmente utilizzate…”.

La stessa delibera ribadiva che “condizione essenziale per l’efficacia della presente modifica alla convenzione vigente sarà la sottoscrizione da parte dei sigg.ri Fondi, degli atti relativi al formale passaggio di proprietà al Comune di Rocca di Papa” dei terreni e dei manufatti, riconoscendo implicitamente che tale trasferimento non era ancora avvenuto.

Un esempio emblematico dell’inadempimento comunale riguarda la particella 932 (ex 61), di proprietà comunale, che avrebbe dovuto essere concessa in gestione ma che è stata oggetto di una lunga occupazione abusiva da parte di un altro privato. Nonostante sentenze favorevoli al Comune che ne accertavano l’occupazione illegittima (Tribunale di Velletri n. 3472/17 e Corte di Appello di Roma n. 8024/2022), il terreno non è stato recuperato. Una denuncia-querela presentata dall’ex Sindaco nel marzo 2024 evidenzia come l’area fosse ancora abusivamente recintata e utilizzata da privati, con presunti legami con l’attuale Sindaco (ex genero).

Gli Atti di Spoglio e le Condotte Assertive del Comune

Negli anni più recenti, il Comune di Rocca di Papa ha posto in essere una serie di atti volti ad affermare una propria titolarità sui beni, culminati in un vero e proprio spoglio in danno dei legittimi proprietari. Nonostante le continue contestazioni e la disponibilità dei proprietari a trovare una soluzione, l’Amministrazione ha progressivamente intensificato le proprie azioni.

Ancora nel 2020, con una nota del 3 luglio, il Responsabile del settore Urbanistica del Comune fissava un “termine utile ed essenziale” di 60 giorni per la sottoscrizione dell’atto di cessione delle aree, confermando ancora una volta che il trasferimento di proprietà era un atto necessario e mai compiuto. Ciononostante, la situazione è degenerata nel corso del 2024:

  1. Voltura Catastale Arbitraria: In data 29 luglio 2024, il Comune ha ottenuto una voltura catastale, intestando a proprio nome le particelle 47, 267 e 1115, fondando la pretesa sull’atto di permuta del 1987, dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato.
  2. Chiusura degli Accessi: In data 21 agosto 2024, il Comune ha apposto lucchetti ai cancelli di ingresso dell’area, impedendo ai proprietari l’accesso carrabile ai loro terreni e al chiosco-bar.
  3. Utilizzo Indebito: Il Comune ha organizzato manifestazioni pubbliche (“Ferragostiamo”, 11-15 agosto 2024) sui terreni e ha avviato procedure per l’affidamento a terzi dell’area giochi e del chiosco-bar.
  4. Azioni Intimidatorie: La Giunta Comunale ha autorizzato la presentazione di una denuncia-querela contro uno dei privati per presunta occupazione di suolo pubblico e ha inviato una diffida per la riconsegna delle chiavi del chiosco e dei bagni, asserendo una proprietà comunale basata alternativamente sulla permuta inefficace del 1987 o sulla Convenzione del 2001, che non ha mai prodotto effetti traslativi.
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A fronte di tali atti, i proprietari hanno presentato una richiesta di riesame in autotutela, contestando la legittimità delle azioni comunali e ribadendo la propria titolarità sui beni, ma il Comune ha respinto le loro istanze, confermando la propria pretesa di proprietà sull’intero compendio immobiliare.

La condotta del Comune, che prima riconosceva la necessità di un atto formale di trasferimento e poi ha proceduto con atti di apprensione materiale e amministrativa, costituisce il fondamento dell’odierna azione di rivendica volta a ottenere la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni subiti”.

I privati hanno inoltre comunicato che faranno sicuramente ricorso al Tar e che il 17 marzo è in programma dinanzi a un giudice un incontro per la mediazione propedeutica al giudizio di rivendica dei beni in loro possesso,

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