Grottaferrata | La consigliera di maggioranza Covizzi si è candidata a Marino. Scatta decadenza da incarico?

Pubblicato: Venerdì, 08 Ottobre 2021 - redazione politica

 

Grottaferrata | Doppio padrino politico per la consigliera Covizzi: dopo  Battilocchio (FI) c'è pure CapoleiGROTTAFERRATA (attualità) - Nel Tuel enti locali è scritto: “I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale”

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A Grottaferrata sta emergendo un caso politico. La consigliera comunale di maggioranza Roberta Covizzi, subentrata l'anno scorso dopo la promozione di Bosso in Giunta, si è infatti candidata con la lista civica a sostegno di Cecchi a Marino con la lista Movimento Cittadino (ottenendo 72 voti). Secondo il Testo unico degli Enti Locali la situazione potrebbe generare la decadenza dall’incarico.

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Ecco cosa dicono gli articoli al riguardo:

- Testo unico degli enti locali → PARTE I - Ordinamento istituzionale → Titolo III - Organi → Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

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- Dispositivo dell'art. 68 TUEL

Fonti → Testo unico degli enti locali → PARTE I - Ordinamento istituzionale → Titolo III - Organi → Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

La vicenda a Grottaferrata è iniziata a circolare in queste ore e si sta comprendendo se effettivamente la consigliera dovrà lasciare ora il posto al successore nella lista in cui si candidò nel 2017 per l'attuale sindaco o se la norma scatterà solo in caso venisse eletta nel consiglio marinese. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

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