Albano | Torna indietro il camion che perdeva percolato, dovrà essere controllato da Arpa e Asl dopo le proteste. Cacciatore scrive al Prefetto

Pubblicato: Mercoledì, 18 Agosto 2021 - redazione attualità
 
  •  Albano Laziale (attualità) - Il consigliere regionale  chiede il blocco della discarica e indagini urgenti sul materiale conferito di dubbia provenienza.
     
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    Torna indietro il camion che perdeva percolato questa mattina. Dovrà essere controllato dagli ispettori dell'Arpa e Asl Roma 6 prima di scaricare nel settimo invaso di Roncigliano, dopo le proteste dei cittadini, del comitato No In e l'intervento del sindaco Borelli e dell' assessore ai rifiuti di Albano Sementilli, insieme alla polizia locale.
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    Intanto Marco Cacciatore, il consigliere regionale di Marino, presidente commissione trattamento rifiuti della Regione ha scritto al prefetto, al ministero della transizione ecologica, al presidente della regione, sindaca Raggi, procura Velletri, comune Albano, corte dei conti e ad altri organi superiori per chiedere il blocco della discarica e indagini urgenti sul materiale conferito di dubbia provenienza.

    Ecco la lettera di Cacciatore:

    "Sig. Prefetto,

    Con la presente e in qualità di Presidente della X Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Politiche Abitative e Rifiuti) della Regione Lazio sono a rappresentarLe quanto segue.

    Dopo le note vicende e la situazione ormai di endemica e strutturale crisi del sistema rifiuti nel Lazio - nel paradosso secondo il quale le emergenze dovrebbero essere ossimoro di un dato strutturale - sono iniziati i conferimenti presso la discarica di Albano Laziale/Roncigliano.

    In seguito a sopralluogo all'interno del sito e in concomitanza con i conferimenti di rifiuti trattati presso impianti Ama, poste le condizioni oggettive di rischio ambientale testimoniate da ARPA con sua Nota del 21/06 u.s., sono a rivolgerLe i seguenti quesiti, nella Sua veste di soggetto garante della conformità alle norme degli atti amministrativi, in quanto Rappresentante del Governo e pertanto di tutti i vertici della P.A. Costituito dai singoli Ministeri nelle proprie competenze.

     
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    1. Risulta al sottoscritto e alla propria analisi degli atti, che ad oggi non su mai stata perfezionata la procedura regionale di rilascio dell'AIA, anche alla luce delle volture concesse nel 2020 (in merito alle quali ebbi a rappresentare a codesta Prefettura le mie perplessità a mezzo Pec), le quali comportavano prescrizioni che non mi risultano integrate (sia in termini di garanzie fideiussore che di salvaguardia delle matrici ambientali. Se è vero che un'ordinanza ex 191 D.Lgs. 152/2006 scavalca in ragione dell'urgenza ogni stato dell'arte procedurale e sostanziale, nel caso di Albano Laziale sia la prima ordinanza di Città Metropolitana di Roma Capitale (cui è dovuta seguire integrazione specificando la deroga alle procedure regionali sullo stato autorizzativo: segno che le stesse si intendessero incomplete), sia soprattutto il Decreto col quale il Tar Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Albano Laziale avverso l'ordinanza stessa, su rileva la necessità della sisstenza della suddetta AIA, che ad oggi non mi risulta suffragata da alcun atto depositato dalle strutture competenti. Si consideri anche che ai fini del rilascio AIA, va considerata la. normativa UE che ha aggiornato le BAT, mentre ad Albano 3 evidente ad occhio nudo che quel che si conferisce non può essere Frazione Organica Stabilizzata (anzi somiglia nella forma e nell'odore al talquale così come raccolto dai cassonetti.

    2. Il 21/06 u.s., ben prima delle ordinanze di CMRC, Arpa ha testimoniato con sua nota, inviata a tutti gli Enti preposti, diversi superamenti di soglia in merito all'analisi degli inquinanti. In tal caso, stando al quadro normativo sia nazionale che UE, si dovrebbe intervenire in tutta urgenze per verificare il rischio ambientale ed eventualmente produrre gli interventi necessari, anche ai fini della verifica dell'AIA. Per questo, a mio parere, la natura delle ordinanze ex art. 191 TUA non dovrebbero mai comportare apertura o riapertura di siti inattivi e senza AIA perfezionata. Nella stessa sua Nota Arpa, attestando le preoccupazioni in ambito ambientale ma anche stando alla capacità residua della discarica, a fronte delle dichiarazioni del gestore raccomanda l'intervento della A.C. per le dovute verifiche in situ, anche relativamente alle eventuali - stando alla Nota Arpa probabilmente necessarie - attività di bonifica.

    3. Sul sito di Albano Laziale erano state negli anni approvate operazioni di Bonifica, in particolare nel 2011-12 da CMRC e dalla Regione Lazio nel 215-16 (allo scadere del quinquennio della prima AIA rilasciata, nonché a seguito della Conferenza di Servizi CdS in occasione del riesame, basata già su Relazioni Arpa preoccupanti).

    4. Ai fini del monitoraggio, il sito consta di 11 Piezometri, come stabilito anche dalla precedente AIA. Tuttavia, i controlli vengono effettuati, in forza della stessa AIA, solo su 4 Piezometri. Vista la contaminazione attestata anche di recente, si ritiene anche alla luce del quadro normativo (D. Lgs. 36/2003 e D. Lgs. 152/2006) sarebbe necessario che i controlli riguardino tutti i Piezometri.

    5. Sono stati effettuati campionamenti del carico conferito in discarica i primi due giorni di attività dopo le ordinanze di CMRC (1 e 2 agosto u.s.). A seguire, altri rilievi effettuati da Arpa hanno riguardato i conferimenti provenienti da impianti di Roma. Si attendono i riscontri da parte di Arpa, ma si può sin d'ora testimoniare la dubbia conformità del rifiuto conferito ai requisiti da legge.

    5. La Le Legge Regionale 13/2019 - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale - predispone strumenti rinforzati di tutela ai fini della prevenzione dal rischio di danno ambientale. Il Comune, le Province o Città Metropolitana di Roma Capitale possono chiedere alla Regione, la quale può agire anche d'ufficio o su indirizzo del Consiglio Regionale, l'istituzione dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale al configurarsi di alcuni requisiti. Tra questi l'alterazione delle matrici ambientali attestata da soggetti istituzionali deputati. In presenza della Relazione Arpa del 21/06 u.s., su ritiene di dover stimolare i soggetti istituzionali a pensare queste forme di tutela, oltre che all'uso di ordinanze 19q anche da parte di Enti colpito dalle decisioni d'eccezione di CMRC, ancora sub iudice a livello amministrativo.

    6. Lo spirito e la ratio dell'art. 191 TUA, comportano che dopo un'ordinanza da parte di un Comune, Provincia o Città Metropolitana se non la Regione, debba intervenire altra Ordinanza di livello regionale per parametrare la decisione al proprio scenario impiantistico, stabilito con il Piano Regionale. Stante la condizione in cui la Regione Lazio si è dotata dopo quasi 20 anni di un Piano, che non impugnato è oggi a tutti gli effetti norma secondaria di rango amministrativo, si deve riscontrare la scarsa considerazione che del Piano Rifiuti hanno avuto le decisioni con strumenti "d'eccezione" come quelli di cui sopra. Ad ogni modo, l'ordinanza regionale di parametrazione alla "riduzione, riuso, riciclo, forme di recupero compreso l'energetico e smaltimento" è intervenuta nel caso dj specie il 16/07 u.s., stesso giorno dell'integrazione all'ordinanza di CMRC sopra menzionata. L'ordinanza regionale ha ridotto le quantità stabilite da CMRC, ma è giunta a scadenza il 2 agosto. Cionondimeno, si ritiene che scaduta l'ordinanza regionale, che la legge inquadra come elemento tanto necessario da renderlo soggetto ai poteri sostitutivi del Ministero in caso di inerzia, venga a mancare un elemento fondante la giuridica anche delle prime ordinanze di CMRC, così rendendo implausibile ogni conferimento in discarica dopo il 2 agosto. A riprova, emerge chiaramente dalla lettera e dalla sostanza della norma che l'ordinanza emessa di fronte all'emergenza, produce i suoi effetti solo fino all'intervento di quella regionale disciplinata dal co. 2 dell'art. 191 TUA. Dall'ordinanza regionale di parametrazione al sistema impiantistico, le disposizioni della prima ordinanza vengono integrate dalla seconda. Se così non fosse, vorrebbe dire che anche di fronte a un'ordinanza che non tiene conto dello scenario impiantistico, un adeguamento disposto dalla Regione di carattere temporaneo potrebbe permettere che decisioni irragionevoli e sproporzionate in base al ciclo impiantistico regionale possano avere corso e vigenza. Inoltre, se non fosse elemento necessario della vigenza delle ordinanze ex 191 TUA, non si spiegherebbe la prescrittività della norma che dispone la necessità dell'ordinanza di adeguamento tanto da disciplinare i poteri sostitutivi ministeriali in 120 gg.

     

    Certo che la soluzione non possa essere una sola discarica, e che non sono gli strumenti di eccezione come ordinanze, peraltro impegnate ben al di fuori della natura che assegna loro la legge a parer mio, a poter condurre il sistema fuori da una crisi che dura da anni, resto convinto che invece le misure risolutive sarebbero nient'altro che gli strumenti individuati dal quadro normativo, di cui fa parte anche il Piano Regionale Rifiuti che prevede autosufficienza e prossimità per i trattamenti (indicando a Roma di non trasportare più scarti da rifiuti indifferenziati fuori dal territorio capitolino, così come altro Comuni non dovranno conferire a Roma), impianti piccoli, diffusi, preferibilmente pubblici e convertiti al recupero di materia: così dando seguito alla normativa UE, a partire dalla moratoria sull'incenerimento di rifiuti in seno al Pacchetto Economia Circolare del 2018.

    In attesa di Vs tempestiva e urgente risposta, sono a porgerLe i miei

    Saluti,

     

    Marco Cacciatore,

    Consigliere Regionale e Presidente X CCP (Urbanistica, Politiche Abitative e Rifiuti)