Vincolo sportivo, il caso della Vivace Furlani e la riflessione di un genitore

Pubblicato: Lunedì, 04 Settembre 2017 - redazione attualità

GROTTAFERRATA (calcio) - Una prassi che la società criptense ha interrotto nelle scorse settimane

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Da un genitore riceviamo e pubblichiamo.

"Egregia redazione,

in relazione all’articolo da Voi pubblicato in data 11 agosto u.s., non posso far altro che complimentarmi con l’ASD Vivace Furlani 1922, per l’abolizione del vincolo sportivo dei propri atleti (LEGGI l'articolo).

Ma proprio per questo motivo e con l’aprirsi della stagione sportiva, vorrei che, a favore dei genitori che sono in procinto di iniziare il figlio ad un attività agonistica, fosse fatta chiarezza nel momento in cui dovranno firmare il cd “cartellino”. Dovete sapere che una volta iscritto il figlio alla Società “X” ( Basket, Calcio, Pallavolo etc.) ed al compimento del 12° anno di età, verrete chiamati da un “dirigente” che vi chiederà di “firmare il cartellino” unitamente a Vostro figlio. Normalmente i genitori, ignari, firmano unitamente al ragazzo, poiché l’unico obbiettivo che legittimamente hanno è il divertimento e la salute del ragazzo. Ma a questo punto Vostro figlio è vincolato.

Una volta instaurato il rapporto di vincolo tra Società Sportiva, regolarmente riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico, sarà il primo, l'unico soggetto in grado di porre in essere la facoltà, la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento di tale legame.

O meglio la Società per cui avete firmato si è appropriata della libertà sportiva di vostro figlio. Potrà essere ceduto in prestito, venduto o trattenuto contro la sua volontà. Ma questo non vi verrà detto.

E non verrà detto neppure che il vincolo sportivo a tempo indeterminato, cagiona una violazione:

- della libertà di associazione che comprende anche il diritto di associazione tutelato dall’art. 18 della Costituzione, nonché dell’art. 11 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” ( legge 04 agosto 1955 n.848 ) e dell’art. 22 del “ Patto Internazionale dei diritti civili e politici “ (legge 25 ottobre 1977 n. 881 );

- del diritto, che è espressione di un elementare principio dell’Ordinamento liberale e democratico, di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia assunto di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art.24 codice civile;

   -   del diritto di parità di trattamento tutelato dal principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, rispetto agli atleti professionisti, per i quali, l’art. 23 della legge marzo 1981 n. 91 ha disposto espressamente l’abolizione del vincolo sportivo, integrando letteralmente le limitazioni della libertà contrattuale dell’atleta professionista;

   -  del dovere imperante, erga omnes, di assicurare “senza nessuna discriminazione” il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, come certamente deve ritenersi  quella dell’atleta minore e/o non professionista, stabilito dall’art.14 della “ Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali “;

   -  del principio che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive di far partecipare all’attività sportiva chiunque, in condizioni di parità ed in armonia con l’Ordinamento sportivo nazionale ( art. 16, co 1 Dlg 23 luglio 1999 n. 242 );

   -  nei confronti dell’atleta minore di età, del diritto di gioco stabilito dall’art. 31 legge 27 maggio 1991 n. 176 secondo cui il minore ha “l‘inviolabile“ diritto di dedicarsi al gioco ed alle attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale, artistica e sportiva.

Spesso il genitore si affida ad una Società Sportiva senza conoscere il Regolamento Esecutivo e gli effetti che il Vincolo Sportivo avrà sul figlio. Con il Tesseramento, la Società diventa proprietaria del Cartellino, ed influenzerà nel bene e nel male il futuro sportivo del ragazzo. Solo con il tempo i genitori potranno valutare il comportamento della Società, ma se nascono dei problemi non potranno più ritornare sulla propria decisione. E' come firmare un contratto al buio e senza possibilità di svincolo.

Quando la Società - come è successo a me ed a tanti altri genitori frascatani e - non svolge correttamente il proprio ruolo di "educatore sportivo", il genitore non può fare niente per "liberare" il proprio figlio ed il coinvolgimento di un legale ha solo evidenziato un complesso ed oneroso percorso burocratico. Riteniamo che una Società Sportiva che investe su degli adolescenti debba essere tutelata, non crediamo nel "mercato libero dei cartellini", né vogliamo danneggiare le tantissime Società che svolgono onestamente e con passione il ruolo di Educatore Sportivo.

Ma quando la Società Sportiva antepone i propri interessi al Principio Sportivo danneggia degli adolescenti che dovrebbero solo divertirsi in un sano ambiente sportivo. Dalla mia esperienza personale e dalla mole di lamentele presenti in Rete, ritengo che il problema esista davvero".


Commenti  

# #stosereno 2017-09-05 07:30
Ringrazio il genitore che ha scritto. Non ero a conoscenza della problematica. Sarebbe interessante sapere come sarebbe stato gestito un eventuale diniego da parte di un genitore a firmare.
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# graziealcommento 2017-09-06 14:50
"fuori i mercanti dall'attività ludico sportiva per tutti" e "fuori" dalle concessioni del patrimonio pubblico sportivo!
Mentre un giocatore non deve essere giudicato se sbaglia un calcio di rigore ...
Un politico è giudicato inadeguato e irresponsabile se Non riconosce il DIRITTO all'attività ludico sportiva per tutti.
L'attività sportiva multidisciplinare afferisce da sempre alle Politiche Sociali come servizio alla persona e alla famiglia. Ogni altro tentativo di manipolazione del diritto è deplorevole!
Sono altrettanto deplorevoli deleghe esterne o interne fuori dall'ambito delle politiche sociali!
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