Labico | Dalla comandante della Polizia Locale Tamara Latini alcuni chiarimenti sul reato dell'Abuso di Ufficio

Pubblicato: Venerdì, 26 Febbraio 2021 - redazione attualità
 
  • LABICO (attualità) - Una  lunga esperienza in ambito giudiziario su questo tema, con il quale collabora anche con la Procura di Velletri. 
     
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    IL “NUOVO” DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO è stato spiegato in esclusiva dalla comandante della Polizia Locale Tamara Latini, grazie alla sua lunga esperienza in ambito giudiziario su questo tema, con il quale collabora anche con la Procura di Velletri. 

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    D) Comandante, ci spiega alcuni punti su questo reato sempre attuale ?
     
    R)Il delitto di abuso di ufficio rientra tra i reati contro la Pubblica Amministrazione ed è previsto e punito dall’art. 323 c.p.: nel corso degli anni la norma ha subito innumerevoli modifiche,  da ultimo quella introdotta con decreto legge (c.d. semplificazioni) n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, ispirata dalla volontà del legislatore di rendere la previsione incriminatrice non suscettibile di interpretazioni troppo “estensive” da parte dell’Autorità Giudiziaria, e dunque di non esporre in maniera indiscriminata i pubblici amministratori a vicende giudiziarie, spesso provocate da denunce od esposti strumentali, che comportino rallentamenti od addirittura paralisi dell’attività burocratica-amministrativa, la quale potrebbe essere condizionata nel suo svolgimento, secondo gli orientamenti  accolti con la novella legislativa, da timori di azioni penali e comunque di indagini preliminari che, anche in caso di esito favorevole al soggetto coinvolto, richiedono tempi non brevi di accertamento e definizione.
     
    D) Rispetto alle vecchie norme cosa è cambiato ?
     
    R) La norma nella vecchia formulazione, introdotta con legge n. 234/1997, così recitava: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi  prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.  La norma, come riformulata, ora recita: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalitàovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi  prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

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    D) Cosa viene modificato nel nuovo delitto dell'abuso d'ufficio ?
     
    R) La modifica attiene, pertanto, non all’elemento soggettivo del reato, che rimane individuato nel dolo intenzionale, ma all’elemento oggettivo, poiché, in primo luogo, si elimina il regolamento tra le fonti normative la cui violazione può integrare un abuso d’ufficio, ed in secondo luogo si richiede la violazione di specifiche regole di condotta dalle quali non residuino margini di discrezionalità in capo al pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio.
    In sintesi, ciò che si modifica, come si legge all’interno della relazione illustrativa del Senato della Repubblica, è l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie che è ora più circoscritto in quanto:
     
    • Non sono più sanzionati sul piano penale comportamenti in trasgressione di norme regolamentari, ma solo di specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario (legge o atto avente forza di legge -decreto legge, decreto legislativo-);
    • Le regole di condotta violate non devono contemplare margini di discrezionalità in sede applicativa.
    D)Quali sono le note positive delle nuove norme su questo reato ?
     
    R) La motivazione delle suddette modifiche appare chiara: la ratio legis infatti è quella di limitare e circoscrivere  l’ambito di applicabilità della norma e dunque la  sanzionabilità penale di comportamenti di funzionari pubblici, con l’obiettivo di eliminare o comunque ridurre la c.d. “paura della firma”, nell’ottica di rilanciare l’attività e l’iniziativa amministrativa in vista della ripartenza del Paese post emergenza da COVID 19.
     
    D) Ma in pratica quali conseguenze e quali problemi applicativi comporterà tale modifica?
     
    R) A rigore, non potranno più rientrare nella nuova fattispecie di reato le violazioni di generici doveri di comportamento di pubblici amministratori,  quali quello di imparzialità previsto dall’art. 97 Costituzione che, pur essendo qualificabile come norma di “legge”, non prevede espresse e specifiche regole di condotta di carattere non discrezionale ma principi generali (l’imparzialità ed il buon andamento della P.A.). Invero, la formulazione della nuova norma, nella parte in cui fa riferimento alla violazione di  regole di condotta dalle quali non residuino margini di discrezionalità, lascia un’area grigia rimessa all’interpretazione dell’operatore di diritto poiché tenta di rafforzare la “discrezionalità amministrativa”  del pubblico amministratore, sottraendola al sindacato del giudice penale, limitato alla violazione di regole di condotta che impongano un comportamento “obbligatorio”, senza considerare che in realtà spesso il pubblico funzionario nelle sue determinazioni ha la possibilità di scegliere per legge tra più opzioni, comunque doverose, ma la scelta dell’una o dell’altra nel caso concreto non potrebbe essere più oggetto di vaglio da parte del giudice penale quand’anche dette scelte si rivelino del tutto irrazionali, contrarie a regole di trasparenza, correttezza, parità di trattamento, ed arrechino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali ovvero ingiusti danni.
     
    D) In ambito di edilizia, violazioni urbanistiche cambia qualcosa ?
     
    R) Si è posto altresì il quesito, in materia urbanistica ed edilizia, se le violazioni di piani regolatori e comunque di strumenti urbanistici, non inquadrabili tra le leggi od atti aventi forza di legge, assumano o no rilievo penale ai fini della configurabilità del delitto di abuso d’ufficio (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di reato previste dalle norme speciali). Sul punto è in realtà già intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, n. 26384/2020 e Sez. VI n. 31873/2020, che ha ribadito, ricorrendo al  concetto di “violazione mediata di legge”, che il rilascio di titolo abilitativo edilizio in violazione di strumenti urbanistici integra una “violazione di legge” rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p. in quanto il permesso di costruire è legittimo se conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente richiamata dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 380/2001, che costituisce quindi la norma primaria di riferimento.
    I procedimenti penali aperti in base alla vecchia normativa e non più rientranti nel paradigma della nuova norma incriminatrice dovranno essere archiviati, se in fase di indagini preliminari, o concludersi con una assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato se già in fase dibattimentale.

     

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    D) In quanto alle sentenze per questo reato pubblico, cambia qualcosa nel nuono ordinamento giudiziario ?
     
    R) Se addirittura si ritenesse che la novella legislativa abbia comportato una abolitio criminis, anche le sentenze di condanna già passate in giudicato per reati di abuso di ufficio non più rientranti nel nuovo schema normativo dovrebbero essere revocate ai sensi dell’art. 673 c.p.p., ma probabilmente la tesi giuridicamente più corretta è che si è in presenza di una successione di leggi penali che comporta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 c.p., l’applicazione della legge più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
     
    D) Cosa si sente di dire in conclusione comandante Latini riguardo a questo tema così importante ?
     
    R) In conclusione, solo l’interpretazione giurisprudenziale che sarà data alla nuova fattispecie di abuso d’ufficio consentirà di comprendere quale indirizzo ermeneutico si intenderà percorrere, ma è indubbio che la modifica del delitto di abuso di ufficio nei termini sopra descritti, pur ispirata da ragioni di opportunità politico-amministrativa-economica, non essendo riuscita ancora a delineare in modo chiaro e preciso, come auspicabile, l’elemento oggettivo del reato, lasci margini di incertezza applicativa e la soluzione “restrittiva” adottata apra scenari in cui, purtroppo, possono insinuarsi, approfittando della dubbia rilevanza penale, condotte illegittime e non lecite da parte di pubblici ufficiali che non troverebbero più alcuna verifica ed eventuale sanzione in sede penale.

     

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