Quando è obbligatorio l’amministratore condominiale

Pubblicato: Venerdì, 04 Dicembre 2020 - redazione attualità

condominio ilmamilioROMA (attualità) - Una figura che in alcuni casi è davvero indispensabile

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La riforma che prevede un aggiornamento dei dati riguardanti l’obbligo di avere un amministratore condominiale risale ormai al 2012. Ad oggi vige ancora quella norma, che prevede l’obbligo di avere un’amministrazione condominiale al superamento delle 8 unità immobiliari all’interno di un condominio. Nei fatti anche gli edifici con 8 appartamenti o meno possono decidere di scegliere un amministratore condominiale; anche senza tale figura però è bene ricordare che tali realtà si configurano comunque come condomini, a fini fiscali e per questioni correlate a ristrutturazioni, bonus e così via.

Chi sceglie l’amministratore condominiale

L’assemblea condominiale è chiamata a scegliere l’amministratore. Come abbiamo detto se le unità immobiliari sono più di 8, quindi dalle 9 in su, la presenza di tale figura è obbligatoria; nei condomini con meno di 9 unità immobiliari i regolamenti che riguardano la scelta dell’amministratore sono i medesimi. Serve infatti che almeno i rappresentanti di metà dei millesimi siano concordi sulla figura da eleggere come amministratore. Volendo è possibile che sia un condomino stesso a svolgere tale attività, ma più spesso sono figure esterne a occupare tale posizione. In molti casi ci si rivolge a uno studio amministrazione condominiale Roma, Milano, o di qualsiasi altra città, in modo da poter approfittare di una persona esperta del settore, che sia in grado di svolgere tutte le attività connesse alla sua posizione.seLasai ilmamilio

I regolamenti condominiali

Per quanto riguarda l’amministratore di condominio, il regolamento non può contenere norme che obblighino a scegliere tale figura all’interno di specifiche categorie professionali. Ad esempio, in un condominio in cui molte unità immobiliari appartengono o sono gestite da un’agenzia, non è possibile redigere una norma che preveda che l’amministratore debba essere un associato o un dipendente di tale agenzia. L’amministratore, per legge, rimane in carica per un singolo anno, con rinnovo automatico della carica l’anno successivo. Dal terzo anno in poi l’assemblea deve scegliere nuovamente l’amministratore, sempre considerando la metà dei millesimi. La norma non vieta ai condòmini di confermare, di anno in anno, il medesimo amministratore condominiale. Devono però esprimersi in merito.

Le caratteristiche di un amministratore di condominio

Nei fatti chiunque può svolgere l’attività di amministratore condominiale, anche un condomino del singolo condominio. È però importante che tale soggetto goda di alcune specifiche peculiarità, anche queste previste dalle norme che regolamentano tale settore. Il futuro amministratore non deve avere condanne pendenti, deve poter godere dei diritti civili, non deve essere interdetto o inabilitato, non deve essere presente nell’elenco dei soggetti protestati. Oltre a questo se si tratta di un soggetto privo di specifica abilitazione, come avviene nel caso di un condomino, deve essere in possesso di diploma di scuola superiore, oltre che dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione in amministrazione condominiale.

Anche una società può amministrare un condominio, le suddette caratteristiche dovranno essere proprie dei dipendenti che la società indica quali amministratori di fatto. I condòmini hanno il diritto di indire un’assemblea condominiale volta a nominare un nuovo amministratore, nel caso in cui i requisiti sopra elencati vengano meno in qualche modo.

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