Ascensore in condominio: quali spese spettano all'inquilino?

Pubblicato: Giovedì, 19 Novembre 2020 - redazione attualità

ascensore ilmamilioROMA (attualità) - Informazioni utili per un'installazione che può cambiare la vita

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L’installazione e la manutenzione degli ascensori in condominio sono uno degli argomenti più dibattuti tra gli inquilini.

La legge 236/89 prevede l’obbligo di installare l’ascensore in tutti i condomini con più di 3 piani.

Che si fa però per i condomini più vecchi?

Come si divide il costo dell’ascensore?

Partiamo innanzitutto dal motivo dell’installazione. Un ascensore può essere installato per consentire in maniera agevolata il raggiungimento dei piani superiori o con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e quindi consentire un accesso sicuro alle persone con disabilità.

Le scelta dell’una o dell’altra opzione ha due conseguenze principali: cambiano le modalità per l’approvazione del progetto e quelle per la realizzazione dell’impianto, in quanto richiede delle attenzioni diverse, come ad esempio valutare la grandezza del vano per far entrare comodamente la carrozzella e predisporre pulsantiere e tasti di emergenza in posizioni raggiungibili da un disabile.

Approvazione del progetto

Il progetto dell’ascensore in condominio va presentato in assemblea condominiale, presieduta dall’amministratore. Per ottenere l’approvazione del progetto occorre la maggioranza dei presenti, che deve poi corrispondere ai ⅔ dei millesimi condominiali, ovvero le quote di proprietà che ciascun condomino possiede. Nel caso in cui l’ascensore venga costruito con l’obiettivo di annullare le barriere architettoniche, basta l’approvazione del 50% dei presenti, senza i dettagli sulle tabelle millesimali. Chi non aderisce al progetto non usufruisce ovviamente del servizio e di conseguenza non versa neanche il contributo per le spese straordinarie dell’impianto.

Ripartizione dei costi

Arriviamo al tasto dolente, ossia la ripartizione dei costi. Si parte sempre dalle tabelle millesimali per capire la quota da versare. Oltre a questa valutazione, bisogna aggiungere la posizione dell’appartamento. Il conteggio dell’importo da versare infatti tiene conto di due fattori: il valore dell’appartamento e il piano in cui è collocato, poiché, chi abita ai piani alti, usufruirà più volte del servizio rispetto a chi abita al primo piano. Per gli inquilini del piano terra infatti è prevista una quota irrisoria, inserita solo perchè la presenza dell’ascensore incide sul valore del condominio e quindi l’inquilino ha comunque un beneficio.

Le spese da considerare sono di due tipologie: quelle ordinarie e quelle straordinarie. Nel 1° caso parliamo della manutenzione, prevista per legge ogni 3 mesi e quella solitamente viene inserita nelle spese condominiali annuali, che versano o il proprietario o l’affittuario; nel 2° caso parliamo di spese per modifiche strutturali o riparazioni di danni e in questo caso il costo è ad intervento e ricade sui soli proprietari.

Se uno degli inquilini che inizialmente non ha aderito al progetto dovesse cambiare idea, si può aggiungere al conteggio e verserà, mediante un ricalcolo effettuato dall’amministrazione, anche le spese per l’installazione, riconsiderate in base al tempo trascorso dalla realizzazione e all’usura dell’impianto.

Agevolazioni Fiscali

Se l’ascensore rientra negli interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche, i condomini possono richiedere la detrazione del 50% dell’Irpef, che può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi, essere ceduta a chi realizza l’intervento o l’intermediario finanziario. Oltre al beneficio fiscale, per questo tipo di interventi, si può ottenere anche l’Iva ridotta al 4%, previa verifica di alcuni requisiti tecnici dell’impianto.

Foto di Suppadeth wongyee da Pixabay