Uscita studenti da scuola, finalmente il caso diventa nazionale. E c'è una proposta di legge per fare ordine

Pubblicato: Lunedì, 30 Ottobre 2017 - redazione attualità

FRASCATI (attualità) - Nelle scorse settimane invano i genitori di Grottaferrata, Frascati e Marino avevano chiesto l'applicazione del buonsenso ai dirigenti scolastici che avevano imposto l'obbligo a papà e mamma di andare a prendere i propri figli

ilmamilio.it - contenuto esclusivo

Fino a quanto la questione aveva riguardato alcuni istituti in ordine sparso, presentandosi anche ai Castelli romani sin dai primi giorni di scuola, tutti avevano fatto orecchi da mercante lasciando i dirigenti scolastici e le Amministrazioni comunali a gestire la patata bollente di una sentenza della Corte di Cassazione che, facendo giurisprudenza, costringeva i genitori a prendere personalmente i propri figli under14 all'uscita di scuola.

Il caso era scoppiato prima alla "Falcone" di Grottaferrata (LEGGI l'articolo del 14 settembre), quindi a strettissimo giro alla scuola media di via D'Azeglio-via Mamiani ex Nazario Sauro di Frascati (qualcuno poi saprà darci un nome per questo plesso e spiegare perché l'irredentista istriano ad un certo punto non sia andato più a genio, LEGGI l'articolo del 21settembre): qualche settimana dopo era toccato a Marino (LEGGI l'articolo del 18 ottobre) e chissà a quanti altri istituti dei Castelli romani, della provincia di Roma, del Lazio e dell'Italia intera.

Poi, nei giorni scorsi, la questione è improvvisamente diventata di dominio nazionale allorché la ministra Valeria Fedeli ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sull'obbligo dei genitori di andare a prendere i propri figli.

Esattamente come accaduto quest'estate, fino a quando i problemi riguardano la provincia, di Roma in particolare, l'interesse delle istituzioni sovra locali è nullo. Quando poi, e torniamo ad agosto, a rischiare (rischiare solo) di restare senz'acqua Roma, si accendono tutti i riflettori.

Comunque sia, le luci della ribalta si sono accesse ed è un bene perché forse si riuscirà ad uscirne. Ed è già pronta una proposta di legge, redatta dalla deputata Pd Simona Flavia Malpezzi (con la benedizione del segretario Matteo Renzi) per superare l'impasse.

Nei giorni scorsi, come riporta in questo caso Ansa la ministra Valeria Fedeli aveva sottolineato che gli studenti minori, anche quelli delle scuole medie, vanno consegnati ai genitori al termine delle lezioni e non possono allontanarsi da soli perché la scuola ha il dovere di provvedere alla loro sorveglianza per tutto il tempo in cui le sono affidati. "Questa - aveva evidenziato - è la legge. Credo che anche i genitori debbano esserne consapevoli. Le scelte dei presidi sono collegate a leggi dello Stato italiano. Per cambiarle serve un'iniziativa parlamentare".

agenzia serviziL'intervento della Fedeli dopo che la Cassazione ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, un bambino di 11 anni era stato investito dall'autobus di linea sulla strada pubblica all'uscita di scuola. La Cassazione ha affermato che l'obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d'istituto, ma il ministero dell'istruzione precisa che la responsabilità della scuola sussiste non solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza: "in realtà - si legge in una nota del ministero di Viale Trastevere - la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell'affidamento del minore alla vigilanza della scuola. La Cassazione civile ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l'istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro. Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo". Le finalità di questo obbligo di vigilanza "sono duplici: impedire che il minore compia atti illeciti e salvaguardarne l'incolumità".

"Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella della Cassazione, vanno rispettate - ha detto ancora la ministra - e se si vuole innovare l'ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento". "Stiamo parlando di leggi a tutela dell'incolumità e delle responsabilità legate ai minori". Quanto alla tesi di chi sostiene che in questo modo non si facilita l'autonomia dei propri figli, Valeria Fedeli è convinta che "si può far sperimentare autonomia ai ragazzi non soltanto nel rapporto casa-scuola, scuola-casa". E poi ci sono sempre i nonni: "è un grande piacere per i nonni andare a prendere i nipotini. La considero una cosa fantastica. Potessi farlo!".

Parole alle quali l'onorevole dem Malpezzi ha replicato da subito così: "Comprendiamo le preoccupazioni della Ministra Fedeli: la sentenza della Corte di Cassazione ha aperto una questione delicata rispetto al tema dell’uscita da scuola dei ragazzi delle medie. Tuttavia, crediamo sia necessario trovare una soluzione che consenta ai genitori di scegliere se far tornare o meno i figli da soli a casa e che liberi i dirigenti scolastici da ogni responsabilità. Per questo, insieme ai colleghi del Pd della commissione istruzione, sto preparando una proposta di legge che intervenga per risolvere una situazione che sta creando comprensibili disagi tra i genitori e il personale della scuola".

La stessa Malpezzi, proprio ieri, ha ritenuto motivare e spiegare meglio la situazione con un lunghissimo - ma esaustivo - post ancora su Facebook.

Vale la pena di leggero.

"Ieri ho postato la proposta di legge sull’uscita dei minori di quattordici anni da scuola. Sono arrivati molti commenti in merito.
Ho deciso quindi di postare la relazione tecnica della proposta di legge.

Sulla scuola incombe il dovere di sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati. L’obbligo di vigilanza sul minore ha due generali finalità:

a) impedire che il minore compia atti illeciti:
sulla scuola e per essa a diverso titolo su docenti, personale ATA e dirigente scolastico grava un obbligo giuridico di controllo per evitare la commissione di fatti illeciti da parte del minore; l’art. 2048 c.c. dispone che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, prevedendo che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

b) salvaguardare l’incolumità fisica del minore:
sulla scuola e per essa a diverso titolo su docenti, personale ATA e dirigente scolastico grava un obbligo giuridico di protezione, per evitare che il minore sia vittima di lesioni; secondo costante giurisprudenza, la responsabilità dell'istituto scolastico nasce dall'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, che fa sorgere a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; la responsabilità del precettore dipendente dell'istituto scolastico discenda dal fatto che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (da ultimo, Cass. Civ. 19 luglio 2016, n.14701).

tecnocasa2L’obbligo di vigilanza è previsto in capo ai seguenti soggetti:

–​ per il dirigente scolastico, il D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua spettanza ovvero sollecitando l’intervento di coloro su cui gli stessi ricadono (ad esempio, allorché non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall’organo collegiale competente previsto dall’art. 10, lett. a), del D.Lgs. n. 297 del 1994 avente ad oggetto la “vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima”;

–​ per i docenti, l’art. 29, comma 5, del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto Scuola, il quale stabilisce che “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”;

–​ per il personale ATA, il CCNL citato, alla Tabella A dei profili ATA, per l’area A, il quale prevede che il personale “(…) È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Quanto al soggetto vigilato, le disposizioni citate si applicano in genere a tutti i minori, e quindi fino alla maggiore età (18 anni), non esistendo una disposizione normativa che limiti gli obblighi di vigilanza solo fino ai quattordici anni.

Questo perché tutti i minorenni sono privi della capacità di agire (e dunque di assumersi direttamente le conseguenze giuridiche degli atti e delle azioni compiuti). Nel nostro ordinamento (art. 2, comma 1, codice civile), la generale capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, già a partire da 14 anni si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e volere, intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno. La capacità di intendere e volere del minore va accertata caso per caso, tenendo non solo presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma anche considerando lo sviluppo intellettivo e fisico raggiunto dal minore, tale da consentirgli di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.

La Cassazione civile ha spiegato che il dovere di vigilanza imposto ai docenti non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno.

In ambito penale, la distinzione tra il regime applicabile al minore di 14 anni ed a chi ha un’età compresa tra 14 e 18 anni è più netta.
L’art. 97 del codice penale contiene una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni 14, mentre per chi ha un’età compresa tra 14 e 18 anni è richiesto che il giudice accerti in concreto la sussistenza della capacità di intendere e di volere , intese rispettivamente come consapevolezza del disvalore sociale del fatto di reato e come capacità di autodeterminazione.
Sempre sul piano della responsabilità penale, il codice penale considera perseguibile penalmente per abbandono di persona minore o incapace “chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la custodia o debba avere cura” (art. 591 c.p.), prevedendo un aumento della pena se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Come è noto, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (“ordinanza” 19 settembre 2017 n. 21593) ha statuito che la verificazione di un incidente ad un minore fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso di specie, un bambino di 11 anni era stato investito dall'autobus di linea sulla strada pubblica all'uscita di scuola a Firenze.

La Cassazione ha testualmente affermato che l’obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d'istituto, che poneva a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandava al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardassero.

Pertanto, l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.

Dalla lettura di questa ordinanza del 2017 sembrerebbe potersi concludere che la responsabilità della scuola sussiste solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza specifici che vengono violati.
In realtà, invece, la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della stessa.
La Cassazione civile ha sovente affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda ad esempio la storica sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999).
Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo.

L’obbligo di vigilanza, sebbene trovi la sua fonte nel contratto tra la scuola ed i genitori del minore, non si esaurisce con la fine delle lezioni ma perdura anche oltre, cessando solo con l’effettivo venir meno delle esigenze di tutela, ossia solamente in virtù dell’effettivo passaggio del minore sotto un’altra sfera di protezione (quella del genitore o di altro soggetto).

In alcuni casi, nella prassi si ricorre all’uso delle c.d. “liberatorie” a firma dei genitori per esonerare l’istituzione scolastica dalla responsabilità nei confronti degli alunni una volta usciti da scuola.

Al riguardo, però, in carenza di normativa primaria che ne stabilisca gli effetti, è stato osservato che tali liberatorie, anziché escludere la responsabilità della scuola, costituirebbero proprio la prova della consapevolezza, da parte dell'istituto scolastico, che una modalità libera di uscita dei minori da scuola espone a pericolo la loro incolumità, con conseguente implicita ammissione di omessa vigilanza sugli allievi.

La norma si propone di consentire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, di autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione all’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.

Viene altresì specificamente stabilito che l’autorizzazione in argomento esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza".