Banca Etruria, Aeci Roma supporta i consumatori nella richiesta del fondo di indennizzo

Pubblicato: Giovedì, 30 Gennaio 2020 - redazione attualità

aeci5FRASCATI (attualità) - Per presentare le domande c'è tempo fino al 18 aprile 2020

ilmamilio.it

La nostra associazione dei consumatori ha ricevuto numerose richieste di aiuto nella richiesta dell’indennizzo rivolto ai risparmiatori “truffati dalle Banche” per aver effettuato investimenti in azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti Banche poste in liquidazione coatta amministrativa: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.

Da agosto 2019, la Legge di Bilancio ha dato il via al rimborso per coloro i quali hanno subito un crack bancario. La procedura è particolarmente articolata e richiede una attenta compilazione affinchè possa essere sottoposta al FIR - Fondo indennizzi risparmiatori- istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e chiamato ad indennizzare i risparmiatori che sono stati danneggiati da banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Quali sono i requisiti?

Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. I titoli indennizzabili sono le azioni e/o le obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 della legge n. 145/2018  alla data del provvedimento di messa in liquidazione.

Hanno diritto a un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria coloro che hanno (i) un patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 494, della legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;

(ii) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Nell'erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro.

La Finanziaria 2020 ha prolungato il termine per la presentazione delle domande di rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche fallite. C'è tempo quindi fino al 18 aprile 2020.

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